Nell’art. 2, lett. d) del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza) viene definito DIRIGENTE per la Sicurezza colui che, in ragione delle sue competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del DATORE DI LAVORO organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
Potremmo definire il DIRIGENTE un vero e proprio “braccio destro” del DATORE DI LAVORO che attua le sue direttive proprio in nome delle funzioni gestionali ed organizzative a lui conferite da quest’ultimo. Tuttavia, non dispone di poteri decisionali e di spesa (prerogative del Datore di Lavoro) ma è tenuto ad attuare le indicazioni generali fornite dal Datore di Lavoro, a segnalarne le eventuali carenze e a vigilare sull’osservanza delle misure di prevenzione e protezione.
Pur non essendo obbligato, il Datore di Lavoro dovrebbe formalizzare la nomina del Dirigente attraverso una “delega di funzione” (un atto scritto con data certa che per essere valido deve essere accettato dal delegato) che permette di traslare dal titolare ex lege (cioè il garante «originario», nel caso specifico il datore di lavoro) ad un altro soggetto che assume la veste di garante «derivato», specifici doveri e funzioni rilevanti in sede penale.
Cosa fa il DIRIGENTE?
- predispone tutte le misure di sicurezza fornite dal Datore di Lavoro e stabilite dalle norme in materia di sicurezza;
- controlla le modalità del processo di lavorazione;
- attua tutte le misure necessarie per la tutela della sicurezza;
- vigila, per quanto possibile, sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni;
- organizza il lavoro attraverso la distribuzione dei compiti in modo da impedire la violazione della normativa ai lavoratori.
Il DIRIGENTE è colui che, a prescindere dalla titolarità formale della qualifica, dirige di fatto le attività (e ne risponderà in caso di reati, proprio in relazione al concreto svolgimento delle sue funzioni).
In altre parole, sul DIRIGENTE ricadono gli obblighi in materia di sicurezza, esclusa la predisposizione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), obblighi non delegabili da parte del Datore di Lavoro.
Vediamo quali sono gli obblighi sulla sicurezza di un dirigente (indipendentemente dal conferimento di una corretta delega):
- la nomina del medico competente;
- la nomina degli addetti antincendio e degli addetti al primo soccorso;
- la fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ai lavoratori;
- l’invio dei lavoratori alla visita medica secondo il programma di sorveglianza;
- informare e formare i lavoratori sui rischi relativi alla loro mansione;
- la convocazione della riunione periodica nelle realtà lavorative con più di 15 lavoratori.
… si tratta dei medesimi obblighi del Datore di Lavoro.
IN CONCLUSIONE:
- un dirigente ha numerose competenze e partecipa alle funzioni di comando tipiche del Datore di Lavoro;
- risponde penalmente in relazione alle attribuzioni a lui delegate (mentre il Datore di Lavoro risponde su tutti gli aspetti della sicurezza).