Per chiarire ogni dubbio sull’utilizzo della mascherina nel nostro Paese, pubblichiamo una sintesi dell’Ordinanza ministeriale, riportando integralmente gli articoli che la compongono.

In considerazione di tutte le leggi della Costituzione, degli articoli di legge, dei commi, dei decreti e delle dichiarazioni ufficiali dell’Organizzazione Mondiale della Sanità in materia di IGIENE, SANITÀ PUBBLICA  e VETERINARIA ma anche delle note emesse dalla Direzione generale della prevenzione sanitaria italiana, si evince che:

– tenuto conto della maggiore pericolosità del contagio connessa alle situazioni di fragilità nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all’attuale scenario della pandemia da COVID-19, si ritiene necessario e urgente prevedere misure concernenti l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie sull’intero territorio nazionale in relazione all’accesso alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali.

Segue l’ ORDINANZA emanata dal Ministro della Salute Orazio Schillaci, valida dal 1° maggio 2023 al 31 dicembre 2023, anche nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

ART.1

  1. Per le motivazioni in premessa, è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all’art. 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.
  2. Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli indicati al comma 1 e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
  3. Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.
  4. Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
  5. La decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali. Si rammenta infatti che non sussiste obbligo a livello normativo dal 31 ottobre 2022, in quanto l’art. 2-bis “Misure concernenti gli accessi nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie” del D.L. 22/04/2021, n. 52, come modificato dall’articolo 4 , comma 1 lett. b) del D.L. 23/07/2021, n. 105, D.L. 23/07/2021, n. 105, è stato abrogato dall’art. 7-ter, comma 2, D.L. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 dicembre 2022, n. 199.
  6. Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
    a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
    b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.
  7. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni del medesimo comma.