Il DVR o Documento di Valutazione dei Rischi, che ogni azienda con almeno un dipendente deve obbligatoriamente redigere, evidenzia tutti i rischi e tutte le misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro. L’obbligatorietà di si evince dal Testo unico della sicurezza sul lavoro D.Lgs. 81/08 che stabilisce pesanti sanzioni per coloro che non rispettano quest’obbligo. 

Qual’è l’OBIETTIVO di un DVR?

  1. Individuare possibili rischi presenti sul luogo di lavoro.
  2. Valutare, analizzare e prevenire eventuali situazioni di pericolo per i lavoratori.
  3. Attuare un piano di prevenzione e protezione

A chi spetta redigere il DVR?

  • Il responsabile del DVR è il Datore di Lavoro che non può delegare questa attività, tuttavia, può avvalersi di una consulenza da parte di un tecnico specializzato nell’ambito della sicurezza sul lavoro.

In determinati casi previsti dalla legge, altre figure che fanno parte dell’organigramma aziendale vengono coinvolte nella redazione del DVR:

  1. Medico Competente (MC) che contribuisce a valutare i rischi specifici in relazione alla salute dei lavoratori e si occupa di predisporre il protocollo di sorveglianza sanitaria.
  2. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) che affianca il datore in fase di valutazione dei rischi e contribuisce a pianificare le misure di protezione e prevenzione.
  3. Rappresentante dei Lavoratori (RLS) che viene consultato preventivamente sul contenuto della valutazione dei rischi e ne riceve copia per presa visione.

Quali sono le informazioni contenute in un DVR?

  • Anagrafica aziendale: tutti i dati relativi all’azienda.
  • L‘anagrafica delle figure professionali coinvolte nella redazione del DVR (RSPP, Medico competente, RLS, dirigenti, preposti).
  • La descrizione del ciclo lavorativo (elenco di impianti, macchinari, attrezzature, sostanze chimiche impiegate, ecc.).
  • L’identificazione delle mansioni.
  • La relazione sulla valutazione di tutti i rischi che individua i pericoli presenti in ogni fase lavorativa, per ogni mansione individuata, evidenzia i dipendenti esposti ai rischi specifici (rumore, vibrazioni, ROA, CEM, MMC, ecc. ), stima l’esposizione e la gravità del danno; 
  • Il programma delle misure di prevenzione e protezione in cui sono contenute le procedure da adottare per migliorare i livelli di sicurezza, indicati i tempi di realizzazione ed i dispositivi di protezione individuali da utilizzare;
  • Il programma degli interventi necessari per aumentare i livelli di sicurezza sul lavoro.

Quali sono le realtà lavorative che posso evitare il DVR?

Le uniche realtà esenti dall’obbligo del DVR sono i lavoratori autonomi e le imprese familiari, che seguono la normativa dell’art. 2222 del Codice Civile.

Quali sono i tempi per la realizzazione di un DVR?

  1. Entro 90 giorni per una nuova attività.
  2. Quando un lavoratore entra in forza ad un’impresa già avviata.

Inoltre, va specificato che, non essendo prevista una scadenza per il DVR è tuttavia necessario modificarlo o integrarlo tutte le volte che si verificano cambiamenti che riguardano:

  • processo produttivo
  • organizzazione del lavoro
  • nuovi macchinari
  • nuove mansioni
  • scadenze periodiche per quanto riguarda alcuni rischi specifici (rumore, vibrazioni, stress lavoro correlato, ecc).

Pur non consigliando questa scelta, è corretto ricordare che alcune tipologie di aziende possono anche usufruire del cosiddetto DVRS (Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato) che non tutela completamente l’azienda in quanto non identifica, nello specifico, tutte le caratteristiche aziendali in relazione alla sicurezza sul lavoro e nel caso di infortuni più o meno gravi, potrebbero ridurre le garanzie tutelative di fronte alle ispezioni di controllo.

SANZIONI derivanti dalla mancata o incompleta compilazione del DVR per il Datore di Lavoro:

  •  ammenda da un minimo di 3.000 € fino ad un massimo di 15.000 € (oltre a pene detentive fino a 8 mesi);
  • sospensione dell’attività imprenditoriale (in caso di reiterata mancanza di compilazione del DVR e mancata nomina dell’ RSPP);
  • modifica dei contratti subordinati aziendali (da tempo determinato, intermittente o somministrato a tempo indeterminato).

Dove viene conservato il DVR?

La copia originale, firmata da tutte le figure coinvolte, viene conservata in azienda e resa disponibile per eventuali visite d’ispezione di ASL, INPS, INAIL o Vigili del Fuoco che possono richiederne la visione.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito ad una corretta valutazione dei rischi sul lavoro per la Vostra azienda.